On 31 March 2010 the Commission proposed a Council Regulation (UE) implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. On 12 July 2010 the Council adopted a Decision authorising the fi rst enhanced cooperation in the history of the UE. This was fi rst envisaged in the Amsterdam Treaty, and currently in article 20 TEU, and articles 326 ff. TFEU. The proposal basically follows the previous Commission proposal for a Regulation amending Regulation No.
2201/2003 as regards jurisdictional rules and introducing rules concerning applicable law in matrimonial matters (the so-called "Rome III" Regulation). Enhanced cooperation was authorised by the Council, noting that there were "insurmountable diffi culties that made unanimity impossible" on the earlier proposal.
Some new issues arise from the text of the proposal, also as a consequence of the adoption of a regulation, that is separate from the jurisdiction and enforcement Regulation ("Brussels II-bis"). Among those issues are the scope of the Regulation and the determination of the applicable law. An important concern is ensuring consistency with Regulation No. 2201/2003, and the other regulations on the applicable law, "Rome I" and "Rome II". Several suggestions for amendments to the proposal are made.
Il 31 marzo 2010 la Commissione presentava al Consiglio la Proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la suddetta cooperazione rafforzata. Si tratta della prima misura relativa ad una cooperazione rafforzata tra Stati membri, una procedura introdotta, come è noto, dal Trattato di Amsterdam, e disciplinata ora dall'art. 20 TUE e dagli artt. 326 ss. TFUE. La Proposta trova origine nella precedente Proposta di modifi ca del regolamento n. 2201/2003 volto all'introduzione di disposizioni in materia di legge applicabile, e contenente anche alcune modifi che relative alla competenza giurisdizionale (c.d. "Roma III"). La scelta della via della cooperazione rafforzata segue la presa d'atto del Consiglio dell'esistenza di "diffi coltà insormontabili che rendevano impossibile l'unanimità" su questa precedente proposta.
La nuova Proposta solleva problematiche ulteriori rispetto a quelle già evidenziate da molti commentatori in relazione alla versione precedente, dovute anche al fatto che si tratta di un atto a se' stante, svincolato - almeno dal punto di vista formale - dal regolamento n. 2201/2003. Il presente contributo esamina il testo della Proposta al fi ne di evidenziare alcuni profi li problematici relativi, in particolare, all'ambito di applicazione del nuovo strumento e ad alcune "questioni generali" sulla legge applicabile.
Le soluzioni ad alcune delle questioni sollevate sono individuate anche attraverso la valutazione dell'opportunità di interpretare la Proposta in coerenza con il regolamento n. 2201/2003, come con altri regolamenti relativi alla legge applicabile (in particolare, i regolamenti "Roma I", in materia di obbligazioni contrattuali, e "Roma II", in materia di obbligazioni extracontrattuali), esigenza valorizzata anche dal Consiglio europeo nel "Programma di Stoccolma".