In molti ordinamenti europei ed extraeuropei è ammessa la possibilità di attribuire giurisdizione alle autorità del foro a titolo eccezionale nelle ipotesi in cui, in relazione a una determinata pretesa, si riveli impossibile o irragionevole adire i giudici di altri ordinamenti e vi sia dunque il rischio di dar luogo a un diniego di giustizia. Una simile possibilità da un lato presuppone una certa flessibilità delle norme relative alla competenza giurisdizionale, dallaltro è la conseguenza del carattere unilaterale delle norme nazionali in materia di giurisdizione. Queste due caratteristiche non sussistono nellambito dello spazio giudiziario europeo. Le istituzioni dellUnione europea hanno infatti stabilito, attraverso regolamenti, criteri di giurisdizione uniformi relativi ad alcune materie ed applicabili in tutti gli Stati membri. E daltro lato la Corte di giustzia ha escluso, al fine di salvaguardare il principio della certezza del diritto, che tali criteri potessero essere applicati in modo flessibile. Nei rapporti tra gli Stati membri il forum necessitatis è dunque utilizzabile entro limiti molto ristretti. Esso assume invece maggiore importanza nei rapporti tra Stati membri e Stati terzi, come emerge dal Libro verde sulla revisione del Regolamento 44/2001 e dallarticolo 7 del Regolamento 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari.
In many European and non-European legal systems it is possible for the internal courts to assume jurisdiction when, with regard to a specific claim, it would be impossible or unreasonable to resort to a court of another State, and a denial of justice would be likely to occur. Such a possibility on the one hand requires the rules of jurisdiction to be to a certain extent flexible, on the other hand is the consequence of the unilateral character of that rules. These are not two typical features of the European judicial area. The European institutions have set, in fact, through regulations, uniform rules of jurisdiction regarding certain fields, applicable in every Member State. And the European Court of justice, to the purpose of protecting the legal certainty principle, has precluded a flexible application of these rules. As far as the relations between member States are concerned, the forum necessitatis has, thus, a very narrow leeway. On the contrary, it takes much more importance in range of the relations between Member States and third States, as it comes out from the Green Paper on review of Regulation 44/2001 and from article 7 of the Regulation 4/2009 on maintenance obligations.