After the so-called “Cartabia reform” established a close connection between restorative justice and criminal proceedings, several interpretative questions emerged. Two of them reached a central position, in the frame of case-law intensive evolution.
The first point concerns information on possibilities to participate in restorative justice programmes. It should be provided by judicial authority in the context of many procedural activities, however the consequence of the lack of such information is not clear.
The second point pertains to the availability of instruments, in order to challenge the judicial rejection of defendant’s request to access the mentioned programmes. The problem was not faced by the legislator and its solution is currently under debate.
Beyond their specifical and technical aspects, both points involve key issues related to restorative justice in criminal matters.
In seguito alla creazione di stretti nessi tra giustizia riparativa e procedimento penale, a opera della “riforma Cartabia”, sono emerse molte questioni interpretative. Tra queste, due hanno assunto una posizione centrale, nel contesto di una fitta evoluzione giurisprudenziale.
La prima riguarda l’informativa sul possibile avvio dei programmi riparativi. Deve essere fornita dall’autorità giudiziaria in coincidenza con numerosi atti del procedimento, ma le conseguenze della sua carenza non sono chiare.
La seconda questione attiene alla configurabilità di strumenti per impugnare il rigetto dell’autorità giudiziaria rispetto alla richiesta dell’accusato di accedere ai menzionati programmi. Il tema non è stato affrontato dal legislatore ed è attualmente discusso.
Le due problematiche, al di là delle loro specificità tecniche, coinvolgono aspetti fondamentali inerenti alla giustizia riparativa in ambito penale