L' intelligenza Artificiale (IA) implica la fine del diritto e della giustizia penale così come li conosciamo? Questo articolo sostiene che l' IA è una tecnologia trasformativa che apparentemente fa propri e ottimizza gli obiettivi del diritto penale (l' efficace prevenzione dei reati; l' applicazione obiettiva, neutrale e coerente del diritto etc.), sostituendo le garanzie controfattuali del diritto con le garanzie fattuali della tecnologia. Di conseguenza, l' IA non deve errer banalizzata dalla dottrina penalistica. Allo stesso modo, non è sufficiente criticare le attuali debolezze dell'IA (ad esempio, rispetto al problema del "bias in, bias out"). Piuttosto, la dottrina penalistica dovrebbe prendere spunto dalle promesse dell'IA per riflettere sulle premesse fondamentali del diritto penale. Nell'ambito di un diritto penale inteso per lo più come strumento di governo sociale in uno stato welfaristico, le applicazioni dell'IA promettono la realizzazione degli obiettivi stessi del diritto (come l' effettiva inibizione e prevenzione della criminalità, ad esempio attraverso la polizia predittiva; o la garanzia che, attraverso l' impiego degli algoritmi, le pene per reati comparabili siano commisurate in misura uguale). Al contrario, in un diritto penale che protegge le garanzie liberali e si basa sulla fiducia interpersonale, l' IA può portare alla rinuncia agli ideali stessi del diritto (ad esempio, della presunzione di innocenza, che non può più essere sostenuta una volta che tutti, comuni cittadini e giudici, sono considerati un potenziale rischio). Così, la domanda se " l'IA determina la fine del diritto penale?" fa sorgere l' ulteriore domanda: "quale diritto penale, per quale società?". Quali sono le conseguenze determinate dall'ingresso dell'IA nell'amministrazione della giustizia penale sulle libertà (in particolare, in una società della sorveglianza necessaria per produrre i Big Data su cui basano gli algoritmi), sulla fiducia (soprattutto con riferimento al paradigma della zero trust, paradigma che è alla base di molti algoritmi di valutazione del rischio) e sul futuro (in particolare, in tutti quei casi in cui gli algoritmi elaborano previsioni basandosi su dati del passato)? Queste sono le domande, o almeno così ritengo, che la dottrina penalistica oggi deve affrontare, in modo tale da riuscire a dar vita ad un diritto penale che sia (per ragioni pragmatiche) aperto alla tecnologia e (per ragioni umane) ragionevole. In tutto questo, dobbiamo prendere a cuore la grande eredità di Joachim Hruschka e rimanere intellettualmente onesti.
Does Artificial Intelligence (AI) imply the end of criminal law and justice as we know them? This article contends that AI is a transformative technology that apparently adopts and optimizes the goals of criminal law (namely, effective prevention of crime; objective, neutral and consistent enforcement of the law etc.) while replacing the counterfactual guarantees of the law with the factual guarantees of technology. Hence, AI should not be trivialized in the criminal law theory. Likewise it is not enough criticize the current weakness of AI (for instance, with regard to the "bias in, bias out" issue). The criminal law theoryshould rather draw on the promises of AI to reflect upon the foundational premises of criminal law. In a context where criminal law is mostly a social governance tool in a welfare state, AI applications promise to achieve the very goals of the law (e.g. the effective inhibition and prevention of crime, for instance by ,means of predictive policing; or the political determination of fuzzy sentencing rationales in sentencing algorithms, which would ensure equal sentences for comparable crimes). Conversely, in a criminal law that protects liberal freedoms and rests on interpersonal trust, Al may well lead to abandoning the very ideals underpinning the law ( e.g. the presumption of innocence, which can no longer be upheld once everyone, ordinary citizens and judges alike, is deemed to be a potential risk). So, the question of whether Al is putting an end to criminal law triggers another, two-pronged question, i.e.. "Which criminal law for which society?" Indeed, what would be the consequences of the introduction of AI in the administration of criminal of justice on freedoms (notably in a surveillance society needed to power Big Data driven algorithms), on trust (especially under the zero-trust paradigm that underlies many risk-assessment algorithms), and on the future (specifically when algorithms make predictions based on past data)? These are questions, or so I respectfully submit, that the criminal law theory needs to address today in order to come up with a criminal law that is both (for pragmatic reasons) open to technology and (for humane reasons) sensible. against this background, we must take to heart Joachim Hruschka's great legacy and remain intelectually honest.