L’esegesi degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 235 del 2012 dimostra che l’effetto giuridico, costituito dall’incandidabilità o dalla decadenza dalla carica di deputato e di senatore, è ricollegato al fatto di aver portato condanne definitive di una certa gravità, sopravvenute dopo l’entrata in vigore della norma stessa, e non ha come punto di riferimento il reato, in quanto effetto discendente direttamente dalla legge, il controllo di costituzionalità e compatibilità europea del quale è prerogativa della giurisdizione (penale).