Una recente sentenza della Corte di cassazione offre l’occasione per l’analisi del tema della c.d. “contiguità mafiosa”, aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152. La pronuncia, relativa ad un caso di corruzione aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa, mette in luce come tale aggravante non possa applicarsi qualora il soggetto si sia genericamente rappresentato un possibile effetto di agevolazione nei confronti dell’associazione, non risultando sufficiente la mera “causale di agevolazione”, ma essendo necessario che il soggetto abbia operato con il preciso intento di favorire il sodalizio criminale. L’Autrice analizza le argomentazioni della Suprema Corte, che recuperano questioni in materia di “dolo specifico” e “dolo intenzionale”, e rileva le contraddittorietà dell’impostazione offerta dalla Suprema Corte ove poste a confronto con quelle date dalla giurisprudenza in tema di concorso esterno.