Gioia Sambuco
The contribution analyzes the question - currently it remittance to the scrutiny of the Constitutional Court – about extensibility of art. 657-bis c.p.p. in the juvenile justice system in the event of a negative probation or revocation, the punishment to be carried out shall in any case be determined taking into account the actual trial period. The provision of a (different) legal system collides with the principles of protection of the child and the educational purpose (artt. 31, co. 2, and 27 co. 3 of the Constitution), even the principle of equality; this does not seem to happen justified considering the Italian constitutional principles.
Il contributo analizza la questione – attualmente rimessa allo scrutinio del giudice delle leggi – della estensibilità, anche al rito minorile, del disposto di cui all’art. 657-bis c.p.p. in forza del quale, in caso di esito negativo della messa alla prova ovvero di revoca, la pena da eseguire è comunque determinata (dal p.m.), tenendo conto del periodo di prova effettivamente eseguita. La previsione di un (diverso) regime giuridico che non prevede alcun computo delle restrizioni eventualmente già patite dal minorenne autore del reato nella pena ancora da espiare, collide con i principi di tutela del minore e della finalità educativa dell’intervento penale cristallizati sub artt. 31, secondo comma, e 27 terzo comma, Cost., nonché del principio di uguaglianza, non apparendo, peraltro, giustificato in rapporto alla rilevanza costituzionale degli interessi in gioco.