In its preliminary ruling on the questions raised by the Italian Constitutional Court in the wake of the Taricco judgment, the Court of Justice chooses to avoid any conflict with the Italian counterpart, and allows the Italian criminal courts to not comply with the obligations laid down in its previous judgment, insofar as these obligations are inconsistent with the principle of legality in criminal matters in its domestic constitutional dimension. However, several questions remain unanswered, with regard to the impact of the new judgment on the Italian criminal law as well as its broader significance for the EU law — the most awkward question being, of course, whether or not each Member State will be actually allowed, as the Italian Constitutional Court has been in this case, to be bound by its own national standards of protection of fundamental rights while implementing EU obligations in criminal matters, even when such national standards are higher than those set at a European level.
SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Le tappe precedenti: la sentenza Taricco e I'ordinanza di rinvio della Corte costituzionale (cenni). — 3. L'opinione dell'Avvocato generale Bot sul rinvio pregiudiziale. — 4. La nuova sentenza della Corte di giustizia (M.A.S.). — 5.
L'impatto della nuova sentenza sul diritto penale italiano. — 6. L'impatto della sentenza sul diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo alia politica penale dell'Unione.
— 7. Riflessioni conclusive.
In risposta al rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte costituzionale a valle della sentenza Taricco, la Corte di giustizia evita lo scontro, e riconosce alle autorita giudiziarie italiane la possibilita di sottrarsi airadempimento degli obblighi di disapplicazione delle norme in materia di prescrizione del reato sanciti in quella sentenza, in nome della tutela del principio di legqlita dei reati e delle pene nella sua dimensione 'italiana'. Vari interrogativi restano pero aperti, sia sul piano dell'impatto di questa nuova sentenza sul diritto penale italiano, sia — soprattutto — rispetto al suo significato per il diritto dell'Unione europea, e rispetto alle prospettive di un diritto penale europeo in particolare. Un interrogativo fra tutti: potra dawero ciascuno Stato, in futuro, attenersi sempre ai propri standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, ove pitj elevati di quelli stabiHti a livello europeo, allorche implementi obblighi di fonte UE in materia penale?