I sistemi informatici consentono di entrare nelle banche dati da terminali periferici. Quando ciò accade, sullo schermo situato in periferia appaiono i dati raccolti nelle banche. Se quest'operazione e compiuta illegittimamente si realizza il reata di accesso abusivo in un sistema informatico. Questo reato deve essere considerato commesso nel luogo in cui agisce chi penetra nella banca dati o in quello in cui si trova il server? Su tale tema e esploso un conflitto di competenza fra diversi giudici (sollevato da Roma, che ha rifiutato la sua competenza nel caso di accesso ad un server collocato in Roma avvenuto digitando un terminal e a Firenze). La Cassazione ha dato torto a Roma. Roma ha risollevato pero il conflitto. Che cosa fará ora la Corte? Il problema e di rilievo, essendo indiscutibile che la rete informatica si sottrae ai concetti tradizionali di spazio e luogo con i quali siamo abituati a ragionare. Le stesse banche dati sono d'altronde, oggi, collocate sovente in una 'nuvola' non localizzabile: che senso avrebbe utilizzare nei loro confronti concetti ancorati al luogo in cui essa si trova?