La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa "chiudendo" al dialogo con la Corte EDU e richiamando solidissimi parametri interni al sistema. Tra essi spiccano il canone di razionalità della legge, desunto dall'art. 3 Cost., il superamento del dato della provenienza genetica della famiglia e la ricostruzione estensiva del concetto di salute. In questa luce il divieto di donazione di gameti risulta irragionevole dal punto di vista ontologico, scientifico, culturale, giuridico, economico e terapeutico: la negazione del diritto alla genitorialità per le coppie affette da sterilità o infertilitá incurabile e, infatti, stabilita proprio in danno di chi e colpito dalle patologie più gravi, in palese contrasto con la ratio (in verità assai ambigua) della 1. 40/2004.