SOMMARIO: O. Premessa su colpa e prevenzione generale. - 1. Fatto oggettivo e fatto colposo.
- 2. Il ruolo garantistico delle regole cautelari nel descrivere la tipicità del fatto colposo.
Una tipicità soggettiva (fatto proprio) in funzione della colpevolezza (fatto proprio colpevole). - 3. La differenza fra tipicità colposa e tipicitii di un reato di pericolo. - 4.
Le cautele non sono elementi normativi del fatto, né parti del precetto penale, ma indici normativi di colpevolezza. Ambiti di applicazione degli art. 2,5,47 c.p. e 27, co. 1, Cost.
- 5.0. (Segue). Incostituzionalità di una colpa penale solo oggettiva ("in re ipsa").
Misura ad personam dell' homo eiusdem professionis et condicionis e contestazione delle cautele come garanzia processuale e criterio d'imputazione oggettiva. - 6. Contenuto e garantismo della tipicità soggettiva colposa. - 7. Tipicità soggettiva e colpevolezza colposa. - 8. Un esempio. - 9. Regole di condotta (ex ante), criteri d'imputazione oggettiva o del nesso di rischio (ex post), e regole di giudizio (scusanti). - 10.
Conclusione sull'importanza di introdurre la colpa grave quale criterio ordinario d'imputazione.