L�articolata disciplina per la conclusione degli accordi internazionali tra l�Unione europea ed i Paesi terzi, nonché le organizzazioni internazionali, è contemplata agli artt. 218, 219 e 207 del Trattato sul funzionamento dell�Unione europea (TFUE), coinvolgendo tutte le istituzioni del processo legislativo dell�Unione, la Corte di giustizia, e l�Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica disicurezza (AR). Mentre l�art. 219 TFUE è dedicato agli accordi in materia di regime monetario o valutario, e l�art. 207 TFUE indica la procedura da seguirsi per la conclusione degli accordi di politica commerciale comune, l�art. 218 TFUE stabilisce la disciplina di carattere generale, dunque da applicarsi pertutte le politiche dell�Unione, inclusa la politica estera e di sicurezza comune (PESC) �rispetto alla quale, comunque, la disposizione in oggetto mantiene un approccio marcatamente intergovernativo, incentrando sull�Alto Rappresentante e sul Consiglio dell�Unione i negoziati e l�approvazione degli accordi PESC. L�art. 218 TFUE si occupa delle diverse fasi della vita di un accordo internazionale, quindi i negoziati, la firma, la conclusione, alcuni aspetti dell�esecuzione, nonché la sospensione degli impegni pattizi sottoscritti dall�Unione europea. Rispetto alla formulazione originaria del Trattato di Roma del 1957, il diritto primario ora dedicato alla procedura degli accordi internazionali è stato notevolmente ampliato, riflettendola sempre più rilevante ed estesa attività di treaty-maker dell�Unione, nonché l�esigenza di dare risposta a diversi nodi irrisolti di carattere politico-istituzionale: si tratta, in particolare, della necessità di maggiore precisione e trasparenza per il ruolo e le attività delle varie istituzioni europee nella definizione ed esecuzione degli impegni pattizi, anche al fine di garantire una chiara rappresentanza dell�Unione sulpiano internazionale; e della doverosità di un maggiore coinvolgimento, per la connotazione democratica delle relazioni esterne, del Parlamento europeo. Pare, quindi, più che opportuno compiere un�analisi della disposizione di diritto primario così significativamente rivista dal Trattato di Lisbona �entrato in vigore il 1 dicembre 2009- per verificar nel�impatto sulla rappresentanza unitaria dell�Unione nelle relazioni internazionali e sulle dinamiche interistituzionali del triangolo decisionale europeo, con particolare riferimento al ruolo del Parlamentoeuropeo.
Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) sets the general procedure the European Union (EU) has to follow when concluding international agreements with third countries and international organizations. It comprises all the institutions involved in the legislative decision-making of the Union, the Court of Justice, and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HR). With few exceptions -i.e. Article 207 TFEU for agreements on common commercial policy, and Article 219 TFEU for agreements concerning monetary or foreign exchange regime matters- Article 218 TFEU is thus to be applied to all the EU policies, while still maintaining an intergovernmental approach for the Common Foreign and Security Policy (CFSP), reservingto the High Representative and the Council of the Union all the powers regarding the negotiation and conclusion of CFSP agreements. Article 218 TFEU concerns all the various phases of the life of an international agreement �i.e. negotiations, signature, conclusion, some aspects of implementation, together with the suspension of the treaty obligations undertaken by Europe. EU primary law, as deeply revised by the Lisbon Treaty, mirrors the always more relevant and widespread activity of the EU as treaty-maker. In particular, Article 218TFEU makes an effort to promote and support a more transparent and democratic conduct of EU international relations, contemplating now significant powers for the European Parliament in the definition of the treaty instruments agreed on by Europe. It seems, therefore, necessary to undertake an analysis of Article 218 TFEU, in order to assess the impact of this new provision on the unified representation of the European Union in international relationsand the inter-institutional dynamics of the EU decision-making triangle, with particular reference to the role of the European Parliament.