With its decision of 15 March 2011 in the Koelzsch proceedings, the Court of Justice of the European Union expressed itself on the interpretation of Article 6(2) of the Rome Convention, which determines the law governing employment contracts in the absence of a choice, whose protective rules prevail over the application of the chosen law. In this case, the employee being an international truck driver, the nature of his activity rendered the question a controversial one. In the light of its case law, albeit ruled in the context of the Brussels Convention and the Brussels I Regulation, and having taken into account that the objective of Article 6 is to guarantee the employees adequate protection, the Court stated that a broad meaning of the connecting factor «the law of the country in which the employee habitually carries out his work in performance of the contract» needed to be adopted. Consequently, this reduces the operative space for the subsequent connecting factor of «the place of business through which [the employee] was engaged».
This note, having illustrated and commented the case at hand and the decision of the Court, draws some suggestions on its contribution in determining the law governing employment relationships when establishing the country where the work is performed may be difficult, both under the Rome Convention as well as under the Rome I Regulation that has replaced it.
Con la decisione resa il 15 marzo nel caso Koelzsch, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa sull'interpretazione dell'art. 6 § 2 della Convenzione di Roma in materia di legge regolatrice dei contratti di lavoro in assenza di scelta, le cui norme protettive prevalgono sull'applicazione della legge scelta. Nel caso di specie, il lavoratore era un conducente di camion addetto ai trasporti internazionali, per cui la natura della sua attività rendeva la questione controversa. Alla luce della propria precedente giurisprudenza resa nel contesto della Convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I, e in considerazione del fatto che l'art. 6 persegue l'obiettivo di tutelare adeguatamente il lavoratore, la Corte ha affermato che il criterio di collegamento della «legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro» deve essere interpretato in senso ampio.
Di conseguenza, viene ridotto lo spazio operativo del criterio sussidiario della «legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore».
La nota, avendo illustrato e commentato il caso di specie e la decisione della Corte, fornisce alcuni suggerimenti sul contributo che la decisione può fornire nella determinazione della legge regolatrice dei rapporti di lavoro quando è difficile individuare il paese di compimento dell'attività lavorativa, sia in applicazione della Convenzione di Roma che del regolamento Roma I che l'ha sostituita.