Pietro Franzina
Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 December 2010, often referred to in the political and scholarly debate as the «Rome III» Regulation, lays down uniform conflict-of-laws rules on divorce and legal separation. It represents the outcome of the first «enhanced cooperation» in the history of the European Union and will apply in fourteen Member States from 21 June 2012. After tracing the path that led to its adoption, the paper highlights the general features of the new piece of legislation. It goes on to examine the different provisions of the new instrument, starting from those defining its scope of application.
The rules allowing the spouses to agree on the law applicable to divorce and legal separation, one of the salient features of the new instrument, and the rules applicable in the absence of choice, are then illustrated and commented. The article further examines the limitations affecting the functioning of these rules due to substantive reasons, thus reflecting the significant differences existing in the area of family law between national legal systems. Finally, the paper provides a critical assessment of the new piece of legislation. On one side, while conceding that «differentiated integration» poses a threat to the unity and the internal consistency of the body of rules governing judicial cooperation in Europe, it submits that such threat may be countered to some extent through existing institutional devices designed to enhance the «quality» of the application of European Union law, such as the competence of the Court of Justice to decide references for preliminary rulings, or the work that might be done by the Judicial Network in Civil and Commercial Matters to promote a «culture» of cooperation among Member States. On the other side, it observes that, regrettably, some of the technical solutions adopted by the drafters of the Regulation are not entirely convincing and that the possibility should be considered, in due course, of amending the relevant provisions in light of the practical experience that will be developed over the next few years within the participating Member States.
Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010, spesso designato come regolamento «Roma III» nel dibattito politico e fra gli studiosi, reca una disciplina uniforme dei conflitti di leggi in materia di divorzio e separazione personale. Esso rappresenta il risultato della prima «cooperazione rafforzata» nella storia dell'Unione europea e troverà applicazione in quattordici Stati membri a partire dal 21 giugno 2012. Dopo aver ripercorso la vicenda che ha condotto all'adozione del Regolamento, l'articolo ne mette in luce le caratteristiche generali analizzando le scelte di fondo compiute a tale riguardo dagli autori del nuovo testo. L'articolo prosegue analizzando le varie disposizioni dettate dal Regolamento, cominciando da quelle che ne definiscono la sfera applicativa. Vengono quindi esaminate le norme che consentono ai coniugi di accordarsi in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale -una delle innovazioni salienti della nuova disciplina- nonché quelle che presiedono all'identificazione di detta legge in mancanza di scelta. Sono poi analizzati i limiti al funzionamento delle predette norme di conflitto. Tali limiti rinviano in vario modo a considerazioni di ordine materiale e riflettono, ancor più di altre soluzioni del Regolamento, l'esistenza di marcate divergenze fra un ordinamento e l'altro quanto alla disciplina sostanziale della crisi matrimoniale. Una valutazione critica del Regolamento viene tentata nelle pagine finali del contributo. Da un lato, pur ammettendosi che la logica della «integrazione differenziata» rappresenti una minaccia all'unità e alla coerenza interna della normativa dell'Unione nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, si osserva che tale minaccia può essere almeno in parte contrastata ricorrendo ai meccanismi istituzionali concepiti per accrescer la «qualità» applicativa del diritto dell'Unione europea, come la competenza in via pregiudiziale della Corte di giustizia o il contributo suscettibile di essere dato dalla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale alla nascita e alla diffusione di una «cultura» della cooperazione fra gli Stati membri. Dall'altro, viene rilevato come alcune delle soluzioni accolte dal Regolamento non appaiano del tutto persuasive sul piano tecnico e che, pertanto, a tempo debito, andrebbe considerata l'opportunità di riconsiderare alcune delle nuove disposizioni, anche alla luce dell'esperienza applicativa che si sarà andata nel frattempo maturando in seno agli Stati membri partecipanti.