Cristina Campiglio
Concerning matrimonial matter, the Article 3 of Regulation (EC) n° 2201/2003 lists numerous alternative jurisdiction titles, prevailingly based on the habitual residence of either or both spouses. In international practice the notion of habitual residence is traditionally atechnical, of factual nature, and typically recalls the element of stability in residence, whereas that stability must be also intentional is uncertain. Two recent decisions by the Italian Corte di Cassazione about forum actoris leave intentionality of stable residence apart. By contrast, the French Cour de Cassation gives relevance to the volontary element. The issue of the weight to be given to the intentionality element should be addressed by the Court of Justice.
L'art. 3 del Regolamento (CE) n° 2201/2003 prevede, in materia matrimoniale, una serie di titoli di giurisdizione alternativi, incentrati prevalentemente sulla residenza abituale di uno o di entrambi i coniugi. Quella di residenza abituale è tradizionalmente considerata nozione atecnica, di natura fattuale, il cui elemento obiettivo è costituito dalla stabilità: controverso è invece se debba sussistere anche un elemento soggettivo, se cioé la stabilità debba essere intenzionale. Due recenti ordinanze della Cassazione italiana relative al forum actoris prescindono dalla volontà del soggetto di conferire stabilità alla propria residenza. Opposta è invece la posizione assunta dalla Cour de Cassation francese. Il dilemma tra un'interpretazione restrittiva della nozione di residenza abituale del coniuge e un'interpretazione estensiva potrebbe utilmente essere risolto dalla Corte di Giustizia