Giacomo Biagioni
Most measures adopted or currently under examination on the basis of art. 81 TFEU contain rules allowing parties to choose the applicable law. The party autonomy principle is well-known in national legal orders, but the European Union law seems to use it in wider terms than national confl ict rules usually do. The paper examines the function of that principle in private international law systems:
it rests on the assumption that confl ict rules, even if they refer to party autonomy principle, actually apply and produce their effects only in the course of jurisdictional proceedings. In the light of those preliminary remarks the paper distinguishes several methods for giving effect to party autonomy as a private international law principle. First, it analyses express choice, whose function can be different, depending on the time of the choice. Accordingly, the paper concludes that antecedent choice, successive choice and choice in the course of jurisdictional proceedings have different nature and functions.
Then, the same distinction is drawn with respect to implied choice, which is envisaged in quite strict terms under «Rome I» and «Rome II» regulations. Thirdly, the paper evaluates the question of the availability of presumed choice, concluding that in some cases it seems to be envisaged in art. 3 of the «Rome I» regulation. Finally, the paper examines ECJ case-law in matter of company law and surname law (especially judgments in Centros, Überseering, Inspire Art, Cartesio and Grunkin cases). Those judgments are usually regarded as providing for a mechanism of mutual recognition (of companies and of surnames) between Member States. The paper tries to infer from them autonomous confl ict rules based on party autonomy principle about company administration as well as protection of surnames. The concluding remarks outline the relevance of party autonomy principle in the present state of European Union private international law, focusing on the risk of moving the centre of gravity too far away from State sovereignty.
La maggior parte delle misure adottate o proposte sulla base giuridica dell'art. 81 TFUE contiene norme che consentono alle parti di scegliere la legge applicabile. Il principio dell¿autonomia della volontà è ben noto agli ordinamenti nazionali ma il diritto dell'Unione europea sembra utilizzarlo in termini più ampi di quanto normalmente accade sulla base delle norme di confl itto statali.
Lo scritto esamina la funzione di tale principio nel sistema del diritto internazionale privato: esso parte dall¿assunto che le norme di confl itto, anche quando si richiamano alla volontà delle parti, si applicano concretamente e producono i loro effetti solo nel corso di un procedimento giurisdizionale. Alla luce di questa premessa lo scritto distingue vari metodi per dare effetto all'autonomia della volontà come principio internazionalprivatistico. Anzitutto, esso analizza la scelta espressa, la cui funzione può essere differente a seconda del momento della scelta. Di conseguenza, lo scritto giunge alla conclusione che la scelta preventiva, la scelta successiva e la scelta in corso di causa hanno natura e funzioni diverse.
Quindi, la stessa distinzione viene utilizzata per la scelta tacita, che si confi gura in termini ristretti dai regolamenti «Roma I» e «Roma II». In terzo luogo, lo scritto valuta la questione del possibile ricorso alla scelta presunta, concludendo che in alcuni casi essa sembra essere prefi gurata dall'art. 3 del regolamento «Roma I». Infi ne, lo scritto esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di diritto societario e diritto al nome (in particolare, le sentenze Centros, Überseering, Inspire Art, Cartesio e Grunkin).
Queste decisioni sono in genere considerate come dirette a prevedere un meccanismo di riconoscimento (delle società, dei cognomi) tra Stati membri. Lo scritto tenta di ricavarne invece una norma autonoma di confl itto, basata sulla scelta di legge, rispetto al funzionamento delle società e alla protezione dei cognomi. Le considerazioni conclusive evidenziano la rilevanza del principio dell'autonomia della volontà nell'attuale stato del diritto internazionale privato europeo, concentrandosi sul rischio insito in uno spostamento eccessivo del suo centro di gravità dalla sovranità statale.