The «Rome I» Regulation has converted the 1980 Rome Convention into a Community instrument. In relation to consumer contracts, the Regulation has expanded the scope of material application of Article 6. Under the new text, with certain exceptions, the special provision dealing with consumer contracts appliesto any contract entered into between a professional and a consumer, regardless of its object. This paper analyses in particular two aspects (a) the reasons that justified the modifications (b) its scope (subjective and objective) of application. It also shows the development of European consumer contract law within the whole area of European contract law and analyses the inclusion into EC directives on consumer protection of specific provisions as to their international scope in order to ensure their effective and uniform application to international consumer transactions.
In fact, certain number of directives contain a provision that, although not being a conflict of laws� rule, have an impact on the applicable law to a contract. If the contract has a direct link to the territory of one or more Member States, these provisions provide for the application of Community law even if the parties chose the law of a third country.
Il regolamento «Roma I» ha trasformato la Convenzione di Roma del 1980 in uno strumento comunitario. In relazione ai contratti stipulati con i consumatori, il regolamento ha ampliato l�ambito materiale di applicazione dell�articolo 6. Secondo il nuovo testo, tranne alcune eccezioni, la disposizione speciale si applica a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, indipendentemente dal suo oggetto. L�articolo analizza in particolare due aspetti: (a) i motivi che hanno giustificato la modifica (b) il suo ambito di applicazione (soggettivo e oggettivo). Esso illustra altresì lo sviluppo della costruzione europea in materia di contratti dei consumatori ed esamina l�inserimento nelle direttive comunitarie in materia di protezione dei consumatori di specifiche disposizioni concernenti il loro ambito di applicazione aventi lo scopo di garantire la loro effettiva applicazione. Infatti, un certo numero di direttive in materia contiene una disposizione che, pur non essendo una norma di conflitto, comporta una incidenza sulla legge applicabile al contratto. Se il contratto ha un legame stretto con il territorio di uno o più Stati membri, tali disposizioni dispongono l�applicazione del diritto comunitario, anche se le parti hanno scelto il diritto di un paese terzo.