La sentenza in commento si distingue dalle molteplici ipotesi in cui la giurisprudenza ha proposto una lettura teleologica delle disposizioni incriminatrici, forzando il testo legale con delle statuizioni che, pur collocate formalmente nella categoria dell’interpretazione estensiva, realizzano delle vere e proprie criptoanalogie. Infatti, nel caso in esame la Cassazione ha correttamente valorizzato il criterio semantico come limite all’attività ermeneutica, escludendo che la SIM card integri l’oggetto materiale del reato di cui all’art.
391-ter c.p. Dall’analisi di alcune tra le più recenti ipotesi di elusione del divieto di analogia emerge poi l’esigenza di implementare l’effettività del relativo precetto, con l’individuazione di strumenti che ne rendano giustiziabile la violazione. Ciononostante, pare che la formulazione letterale del delitto di cui all’art.
391-ter c.p. consenta di affermare, all’esito di un’interpretazione estensiva, la rilevanza penale della condotta di introduzione in carcere di una scheda SIM, come contributo rilevante per l’utilizzazione dello strumento comunicativo da parte del detenuto
This judgment is different from those cases where jurisprudence preferred a teleological criterion to the literal one in law interpretation and made a cryptic analogical application of the crime. Indeed, the High Court has strictly affected the analogy prohibition and it has used the literal meaning as a limit to the interpretation, excluding that the SIM card could be the object of the crime set from the article 391-ter c.p. The analysis of some recent cases where jurisprudence evaded that prohibition enables to underline the mysterious nature of this kind of interpretation and the need to increase the effectiveness of the prohibition, finding tools to report the violation. However, the literal wording of the article 391-ter c.p.
allows to consider as a crime the inserting a SIM card in a jail, as a facilitation for using a communication device