The issue of the application and interpretation of foreign law stands as a general question of private international law so far left untouched by the EU Regulations adopted within the domain of judicial cooperation in civil matters. After having reviewed the various proposals for the adoption of common rules in this respect, put forward by academics and scientific institutions, the present article strives to set out a solution to the said issue, in such terms as would appear more consistent with the principles and goals underlying the growing European system of private international law. In principle, foreign law, as applicable pursuant to the conflict ol laws rules contained in EU regulations, should be applied ex officio by Member States’ courts, strictly following the interpretation which such a law receives in its own legal system. Nonetheless, exceptions ought probably to be contemplated in order to strike a fair balance between ensuring the effectiveness of EU private international law rules and protecting the procedural rights of the parties. Especially, it seems reasonable to concede that, insofar as the parties are granted freeedom to choose the applicable law, they should also be allowed to waive the application of foreign law, in order to save the time and expenses required to ascertain the content of that law and its correct interpretation. It should also reasonably be admitted to release the courts of their duty to apply foreign law in those exceptional circumstances, mostly concerning in practice non-European legal systems, where the ascertainment of the content and correct interpretation of that law would be incompatible with the courts’ duty to ensure a reasonable duration of their proceedings.
L’accertamento ed interpretazione del diritto straniero richiamato costituisce una questione generale del diritto internazionale privato che è rimasta sinora non affrontata nei regolamenti europei adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Dopo avere preso in considerazione le diverse proposte avanzate da studiosi e da istituzioni scientifiche per l’adozione di regole comuni in materia, l’autore si sforza di tratteggiare una soluzione che possa essere compatibile con i principi e gli obiettivi che sono propri del crescente sistema europeo di diritto internazionale privato. In linea di principio, il diritto straniero reso applicabile dalle norme di conflitto contenute in un regolamento europeo dovrebbe essere applicato ex officio dal giudice, secondo l’interpretazione che il diritto in questione riceve nel suo proprio ordinamento giuridico. Nondimeno, alcune eccezioni devono ragionevolmente poter essere contemplate, in un’ottica di contemperamento tra il dover garantire l’effettività delle regole di diritto internazionale privato europee e la tutela dei diritti procedurali delle parti. In particolare, appare ragionevole ammettere che, nella misura in cui i regolamenti europei concedono alle parti la libertà di scelta del diritto applicabile, altrettanto debba ritenersi ammissibile una rinuncia ad opera delle parti stesse all’applicazione del diritto straniero, allo scopo di evitare le spese e lungaggini che l’accertamento del contenuto e dell’interpretazione del diritto straniero possono comportare. Nella medesima ottica, il giudice deve potersi ritenere dispensato dall’obbligo di applicare il diritto straniero in casi eccezionali, riguardanti per lo più diritti extraeuropei, in cui l’accertamento del suo contenuto ed interpretazione si riveli a tal punto complesso da essere incompatibile con il dovere di assicurare una durata ragionevole del processo.