Recognition of the right to the assistance of an interpreter in favour of the accused who does not know italian language, in our criminal procedure system, came about very late: unknown in the Code of Criminal Procedure of 1930, but already inferable from the principles affirmed in the Constitution and then solemnly sanctioned by the European Convention on Human Rights, it was only in 1988, with the approval of the new procedural code, that it received express regulation, subsequently enhanced in 2014. But, at the level of practical application, difficulties remain that are not easy to overcome.
Il riconoscimento del diritto all’assistenza di un interprete in favore dell’accusato che non conosce la lingua italiana, nel nostro ordinamento processuale penale, è avvenuto con molto ritardo: ignoto nel codice di procedura penale del 1930, ma già desumibile dai principi affermati nella Costituzione e poi solennemente sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, soltanto nel 1988, con l’approvazione del nuovo codice di rito, ha ricevuto una espressa regolamentazione, successivamente arricchita nel 2014. Ma, a livello di applicazione pratica, permangono difficoltà di non facile superamento.