La nota vuole porre in risalto la risposta del Parlamento alla richiesta insistente proveniente dall’Europa, in tema di reato di concussione e riguardo all’inserimento della nuova figura di induzione indebita. L’Autore sottolinea l’affermazione delle Sezioni unite, secondo la quale la nuova normativa ha inteso differenziare in modo netto il comportamento (più grave) di prevaricazione dell’agente nella sua forma più aggressiva della costrizione, che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario, dalla forma (più blanda e sfumata) di condotta attuata mediante un’attività di persuasione, di suggestione e di inganno, che lascia invece al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione. Ciò rende dunque possibile anche la punibilità del privato indotto, il quale riceve una spinta motivante di natura utilitaristica e approfitta dell’abuso.