L’Autore commenta la decisione della Corte costituzionale n. 273 del 2014, mostra particolare attenzione per la definizione del fatto diverso, sottolinea che essendo oggetto di accertamento è possibile che il giudizio di fatto formulato nell’imputazione non solo possa trovare conferma o smentita bensì possa necessitare di una correzione, oppure, allorché l’ipotesi originaria venga smentita, di una nuova formulazione e unisce a ciò una lettura critica della sentenza, rimarcando la violazione degli artt. 3 e 24, co. 2, Cost., per l’art. 516 c.p.p., il quale non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso, che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.