Occorre provare a confutare un’interpretazione restrittiva degli spazi riservati ai «procedimenti di giustizia riparativa» all’interno del «procedimento penale», spazi di cui, invece, sembra auspicabile una graduale, strutturata estensione, pur con tutte le garanzie per le parti e senza snaturanti confusioni delle due distinte declinazioni della giustizia: è necessario, pertanto, stigmatizzare quella corrente di pensiero che vede nella vittima «un ospite inquietante» all’interno della giustizia penale. È sulla base di un «accordo nella credenza», ovvero quando la narrazione della vittima possa almeno convergere sui «fatti essenziali del caso» riconosciuti dall’autore del reato, che un «servizio di giustizia riparativa» può tentare di aiutare le parti consenzienti ad affrontare il «disaccordo nell’atteggiamento».