Paolo Grossi
In this essay the Author draws the shifting from the predictability and the certainty of the modern law to the historicity of post-modern law. The Author sets against the legalistic reductionism of the modern age the factual dimension of law, highlighted by the Italian jurist Santi Romano more than a century ago. This assumption will be explained through two examples: a social fact – the work – and a structural and economic one, which is the land as a mean of production. Acknowledging the facticity of the law means acknowledging its historicity, intended as everlasting changeability of the legal forms, able to reflect the complexity of the society. The 1948 Italian Constitution, indeed, testifies this deeply historical conception of law, both by recognizing the legal pluralism and the principles.
L’Autore in questo scritto dà conto del passaggio dalla prevedibilità del diritto, corollario di quella certezza inseguita dalla modernità giuridica, al riconoscimento della storicità propria di quello che definisce l’attuale tempo pos-moderno. Al riduzionismo legalistico di cui la modernità giuridica si è servita per costruire le sue mitologie, l’Autore oppone la dimensione fattuale del diritto, evidenziata oltre un secolo fa da Santi Romano. Ciò è illustrato attraverso due esempi: un fatto sociale, il lavoro, e un fatto strutturale ed economico insieme, la cosa/terra quale fattore produttivo. Il riconoscimento della fattualità del diritto comporta, peraltro, il riconoscimento della sua storicità, da intendersi come continua disponibilità al mutamento delle forme del diritto, che dovranno conformarsi alla complessità e alla variabilità della società. In questo senso la Costituzione del ’48, riconoscendo il pluralismo ordinamentale e la presenza di norme-principio, è testimonianza di una visione del diritto autenticamente storica.