Il contributo, prendendo spunto dalla sentenza della Corte di giustizia Florescu, affronta la questione del campo di applicazione della Carta dei diritti fondamentali, le cui norme, secondo l’art. 51, si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del "diritto dell’Unione". La pronuncia richiamata rafforza la tesi del riferimento di quest’espressione esclusivamente agli atti vincolanti dell’Unione. Inoltre, appare confermata anche l’interpretazione secondo la quale, nel momento in cui si procede ad attuare il diritto dell’Unione, la normativa interna deve tener conto e rispettare tutti i principi e i diritti contenuti nella Carta che abbiano un collegamento con la materia oggetto della normativa unieuropea da trasporre. Infine, il contributo ricorda che anche le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione debbano rispettare i diritti, osservare i principi e promuoverne l’applicazione nell’esercizio delle competenze attribuitegli dai Trattati. E ciò vale sia per le istituzioni, gli organi e gli organismi che partecipano alla formazione del diritto dell’Unione, sia per quelli che prendono parte ai processi decisionali in senso più ampio, cosicché le previsioni contenute in atti secondari, vincolanti e non vincolanti, non possono essere in contrasto con i diritti e i principi tutelati dalla Carta.