Verona, Italia
This paper focuses on public health physicians’ responsibility, according to law No. 24/2017, for indirect damage to the Treasury, as ascertained by the Italian Court of Audit. Indirect damage to the Treasury occurs when a physician engages in malpractice damaging a patient who is then entitled to compensation from the public healthcare institution employing the said physician. The new rules, as set out in law No. 24/2017, fit consistently into the general framework of public servants’ administrative responsibility. While parliamentary debate initially confirmed civil jurisdiction, the law’s definitive text explicitly affirms the Court of Audit’s jurisdiction. More specifically, this essay addresses an outstanding problem, namely whether, in this specific case, the Court’s jurisdiction should be understood as being exclusive or, on the contrary, as shared with civil courts.
Il saggio si concentra sulla responsabilità del medico pubblico dipendente per danno erariale indiretto davanti alla Corte dei conti, dopo la legge n. 24 del 2017. Si ha danno erariale indiretto quando la struttura sanitaria pubblica ha dovuto operare un esborso di danaro verso i terzi (pazienti) ai quali il medico pubblico dipendente ha prodotto illecitamente un danno. La nuova disciplina di tale responsabilità del medico dettata dalla legge n. 24 del 2017 si inserisce in modo coerente nel generale quadro, legislativo e giurisprudenziale, della responsabilità amministrativa. Dopo lavori parlamentari in cui era stata affermata la giurisdizione del giudice civile, il testo definitivo della legge n. 24 del 2017 afferma espressamente la giurisdizione della Corte dei conti. In particolare nel saggio viene affrontato il nodo problematico, non ancora risolto a livello generale, se tale giurisdizione della Corte dei conti sia da intendere come esclusiva, o se accanto ad essa sussista anche la giurisdizione del giudice ordinario, nel senso che – nonostante la giurisdizione della Corte dei conti – la pubblica amministrazione danneggiata possa comunque citare in giudizio il medico autore dell’illecito davanti al giudice ordinario per vederlo condannare a risarcire il danno subito dall’amministrazione che ha dovuto pagare il paziente.