Teramo, Italia
Il lavaro si occupa dei principali obbiettivi eoncreti del diritto penale degli stupe- facenti: esc1udere il consumo ricreativo dalla sfera di rilevanza penale e distinguere le condotte gravi di interazione con la droga da quelIe lievi. Si cercherá di dare atto del perché oggi la ragionevolezza delI'intero sistema punitivo sia retta da una fattispecie di reato - quelIa di cui al comma 5 - che, per la sua indeterminatezza, sarebbe essa stessa incostituzionale, con l'intento di recuperare una critica afferente ai difetti di tipicitá del sistema e di sostenere l'improcrastinabilitá di una riforma, indicandone la direzione. Le tre parti del lavoro, sebbene collegate, sono autocon- c1usive: la prima mette in luce la doppia faeeia della condotta di detenzione; la seconda spiega la natura di diversivo del comma 5; la terza denuncia la complicitá della categoria delle circostanze del reata nel rendere un'illusione di tipicitá in prospettiva intertemporale
SOMMARIO:1. Premessa: ingiustizia e malfunzionamento del sistema. - 2.1. Il perché dell'esigenza di un diversivo (di lieve entitá), - 2.2. (segue) un'insostenibile collocazione dogmatica: perché le fattispecie in materia di stupefacenti non possono piú appartenere alla categoria dei cd. reati di possesso. - 3.1. Il comma 5 come circostanza del reato.
- 3.2. (segue) il comma 5 come terreno di conflitto fra indeterminatezza della fattispecie e discrezionalitá applicativa. - 4. Per una rivalutazione del favor rei nell'identificazione delle circostanze del reato. - 5. Conclusioni.
This paper deals with the two "targets" of the ltalian eriminallegislation on drugs, i.e. to keep the use pf recreational drugs outside of the objective scope of the criminal provisions and to separate trafficking from street dealing. After many reforms, the core provision in this area is now an extremely vague one, aimed at punishing small dealers. The reasoning revolves around three issues: the two- facedness of the conduet of drug possession; the fact that a specific provision for minor instances, if not properly harmonized with the whole set of criminal provisions concerning the phenomenon, may actually turn into a mere distraetion from the structural problems of the whole system; the ambiguity of the institution of extenuating circumstances, exploited by the ltalian legislator to give an illusion of legal certainty. The theoretical solutions to these problems point to the need for a reform that should clarify the boundary between punishable and non-punishable conducts.