Gloria De Santis
La confisca di prevenzione, dopo le novelle del 2008 e del 2009, e applicabile anche a soggetti a pericolositá generica e indipendentemente sia dall'applicazione di una misura di prevenzione personale sia dalla pericolositá del proposto al momento della richiesta di applicazione della misura. Nonostante ció, secondo le Sezioni unite c.d. Spinelli, chiamate a pronunciarsi sulla natura giuridica dell'istituto, la confisca di prevenzione avrebbe ancora mera natura preventiva, equiparabile alla misura di sicurezza e sottratta al principio di irretroattívitá, ex art. 25, c. 2 Cost. La presa di posizione della Cassazione, pur avendo il merito di valorizzare la c.d.
correlazione temporale tra l'epoca di acquisto del bene e la pericolositá del proposto, tuttavia, piü che dall'analisi del testo normativo, pare dettata da una pregiudiziale motivazione politica: contrastare piü efficacemente la criminalitá organizzata, disattendendo le tipiche garanzie penalistiche. La medesima motiva- zione politica di favore nei confronti della confisca senza condanna, peraltro, ha mosso le pronunce della Corte EDU e la direttiva 2014/42/UE.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale. - 3. Il problema della successione di leggi. - 3.1 La natura giuridica della misura di preven- zione patrimoniale. - 3.1.1. La natura giuridica della misura di prevenzione patrimo- niale nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione. - 3.1.2. Le prime reazioni alla pronuncia delle Sezioni unite. - 4. Natura giuridica della confisca di prevenzione: una questione ancora aperta? - 4.1 Misure di prevenzione patrimoniale e diritto dell'Unione europea. -:- 4.2 Misure di prevenzione patrimoniale e sistema CEDU. - 5. Conclusioni G
Due to the changes introduced in the legal provisions in 2008 and 2009, preventive confiscation is now applicable also to generically dangerous people, regardless of the application of a personal preventive measure, and the generic danger related to an individual at the time the aforementioned measure is requested. Nonetheless, according to the Supreme Court ruling in [oint Session in the Spinelli case, preventive confiscation still has a merely preventive purpose, similar to a security measure and thus is not subject to the principie of non-retroactivity pursuant to article 25, subparagraph 2, of the ltalian Constitution. Even though the Supreme Court's decision highlighted the time correlation between the time when the asset was purchased and the generic danger of the individual, rather than an objective analysis of the law, this seems to be the result of political purposes, i.e. fighting organized crime regardless of any fundamental right. Furthermore, the same political reasons for supporting confiscation without conviction underlies the rulings of the European Court of Human Rights and Directive 2014/42/UE.