La sentenza in esame affronta svariate problematiche, di estremo interesse e attualità, Condivisibile, seppure con aIcune riserve imputabili alla non brillante disciplina della translatio iudicii, appare la soluzione offerta in tema di effetto interruttivo della prescrizione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio civile aquello amministrativo. Coglie nel segno pure la critica all'idea secondo cui il superamento della c.d. pregiudiziale amministrativa implicherebbe I'irrilevanza dell'azione di annullamento ai fini interruttivi della prescrizione. Sembra più fragile, invece, l'intento di spingere tale rilevanza fino ad escludere - nel merito - la risarcibilita del danno in caso di azione di annullamento proposta nei termini, ma non coltivata (dunque: perenta), sulla base di una (non nuova) interpretazione dell'art. 30, comma 3, c.p.a., debitrice del dictum di Ad. plen. n. 3/2011, in tema di abuso "per omissione" di attività processuale. Ciò non determina, peraltro, la non accettabilità della pronuncia, ma a patto di intendersi: ad essere esclusa, come emerge da una (pur) discutibile motivazione "per relationem" ad altra sentenza, e in realtà una responsabilità precontrattuale "da comportamento" dell'amministrazione, e non già "da provvedimento" illegittimo.