Milán, Italia
La sentenza in commento, in un obiter dictum che si pone in contrasto con altra precedente pronuncia (Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5196), offre lo spunto per approfondire la questione della sottoposizione o meno alla sospensione feriale dei termini processuali (art. 54, comma 2, c.p.a.) del termine dilatorio (di almeno venti giorni decorrenti dall'ultima notificazione del ricorso) stabilito dall'art. 60 c.p.a. a proposito della definizione immediata del giudizio in esito all'udienza cautelare. I profili funzionali e strutturali del termine (rispettivamente, la finalità di presidio del diritto di difesa delle parti intimate e l'estraneità rispetto al procedimento cautelare) inducono a ritenerlo soggetto alla sospensione nel periodo feriale.