Il contributo intende analizzare, in primis, quale sia l’impatto del ricorso, da parte della banca, alle cc.dd. “alternative credit scoring methodologies”, per effettuare la verifica del merito creditizio del consumatore richiedente il finanziamento. Si porrà in evidenza come l’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale, che classifichino, cataloghino oppure valutino, con un punteggio numerico, l’affidabilità creditizia di un individuo presenti il rischio che tale giudizio e la decisione finale di concessione del credito siano frutto di un esercizio non corretto del potere negoziale della banca.
La correttezza del vaglio di solvibilità ha un peso determinante non solo per garantire l’interesse generale della sana e prudente gestione della banca e per mitigare il rischio di sovraindebitamento del consumatore, ma, altresì, al fine di evitare la lesione della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, alla quale verrebbe precluso, nel caso di esito negativo, l’accesso alle risorse finanziarie, spesso decisive per usufruire di servizi essenziali. Inoltre, dalla mancata correttezza di suddetta attività può discendere la lesione di diritti della personalità umana, quali, principalmente, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla riservatezza e all’identità personale, il diritto a non essere discriminati, il diritto all’autodeterminazione, oltre che il diritto alla reputazione.
In tale prospettiva, si procederà a delineare quali sono gli strumenti di tutela del consumatore, operando un’interpretazione logico-sistematica e teleologico-assiologica degli interventi normativi europei, quali il GDPR, l’AI Act e la nuova direttiva europea sul credito al consumo 2023/2225/UE, rimarcando la posizione garantista assunta dalla Corte di Giustizia UE in tale ambito e sottolineando il rilievo fondamentale degli interventi di soft law delle Autorità di vigilanza europee e nazionali.
Infine, si porrà in risalto il ruolo risolutivo delle corti e delle Autorità di controllo di settore, nel contemperamento dei contrapposti interessi della banca, da un lato, e del consumatore, dall’altro lato, non essendo ammissibili bilanciamenti astratti e aprioristici.