Giuseppe Amarelli
1. Una premessa: la proporzionalità della pena in fase di commisurazione giudiziale quale prius della funzione rieducativa. — 2. Natura e portata del principio nel giudizio di cognizione. — 3. Gli istituti e le soluzioni ermeneutiche per una pena irrogata non sproporzionata per eccesso. Cenni. — 4. I limiti ancora esistenti alla non sproporzione in 'malam partem' delle pene irrogate. — 4.1. La sproporzione delle comminatorie edittali e l’asse per individuare la pena da irrogare. — 4.2. Le circostanze ad effetto speciale fisse e l’assimilazione di situazioni eterogenee. — 4.3. I divieti (superstiti) di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata. — 4.4. L’assenza di una circostanza comune per i fatti di lieve entità. — 4.5. I criteri di commisurazione della pena pecuniaria ex art. 133-bis c.p. — 4.6. La mancata previsione di una diminuente nel sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001 per gli enti a base personale ristretta. — 4.7. L’eccessiva indeterminatezza della cornice sanzionatoria del reato continuato e del concorso formale. — 4.8. Il faux problème delle attenuanti generiche e la loro utilità per la 'poena naturalis'. — 4.9. L’obbligo di motivazione della pena inflitta al di sotto del medio edittale. — 5. Un problema opposto: gli eccessi di discrezionalità in 'bonam partem' nella commisurazione giudiziale alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 113/2025. — 6. Conclusioni.