Foggia, Italia
La nota trae spunto da una recente sentenza in tema di concorso morale nel delitto di omicidio tentato e affronta il delicato rapporto tra connivenza e complicità nell'ipotesi in cui coloro che assistono passivamente alla commissione del reato non rivestono una posizione di garanzia. Nella vicenda concreta, l'estrema gravità della condotta criminosa e delle sue drammatiche conseguenze (il lancio dall'alto di una bicicletta elettrica che ha colpito un giovane causandogli una gravissima invalidità), unitamente ai motivi abietti e futili che hanno sorretto la realizzazione del reato, hanno spinto i giudici di legittimità a qualificare come concorso in tentato omicidio anche il comportamento tenuto delle due ragazze del gruppo che hanno assistito inerti alla commissione del reato. La sensazione è che l'esigenza di rendere giustizia, qui particolarmente avvertita, abbia influito sulla decisione di forzare i confini della connivenza (non punibile) a favore della complicità morale, sfruttando a tal fine la permeabilità del paradigma della causalità psichica rispetto al rafforzamento del proposito criminoso.
This paper is prompted by a recent ruling on moral complicity in attempted murder and addresses the delicate relationship between connivance and complicity in cases where those who passively witness the commission of a crime do not hold a guarantor position. In this case, the extreme seriousness of the criminal conduct and its dramatic consequences (i.e. the throwing of an electric bicycle from above, hitting a young man and causing him severe disability), together with the despicable and futile motives of such crime, led the judges to qualify as aiding and abetting in the attempted murder the behavior of the two girls in the group who passively witnessed the commission of such crime. The feeling is that the need for justice, which was particularly strong in this case, influenced the decision to push the boundaries of (non-punishable) connivance in favor of moral complicity, thereby leveraging the permeability of the paradigm of psychological causality with respect to the reinforcement of criminal intent.