The order No. 17687/2025, issued by the Italian Court of Cassation, addresses the issue of compensation for the unlawful detention of more than one hundred migrants aboard the coastguard ship « Diciotti » for five days in summer 2018 in the course of an operation of search and rescue carried out under the SAR Convention of 1979. After dismissing the contention that the delay in disembarkation constituted a non-justiciable act, the Court found that governmental actions affecting fundamental rights are always subject to judicial review, even when discharging the obligation to find a « Place of Safety » under the SAR Convention. Nonetheless, uncertainties persist regarding the burden and standard of proof for compensation claims required by Article 2043 of the Italian Civil Code, which apparently is not in keeping with Article 5, paragraph 5, of the ECHR.
L’ordinanza n. 17687/2025, pronunciata dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, affronta la questione del risarcimento per la detenzione illegale di oltre cento migranti a bordo della nave della guardia costiera « Diciotti » per cinque giorni nell’estate del 2018, nel corso di un’operazione di ricerca e soccorso condotta ai sensi della Convenzione SAR del 1979. Dopo aver respinto l’argomento secondo cui il ritardo nello sbarco costituiva un atto non giustiziabile, la Corte ha stabilito che gli atti governativi che ledono i diritti fondamentali sono sempre soggetti a sindacato giurisdizionale, anche quando siano stati posti in essere nell’adempimento dell’obbligo di designare un « luogo sicuro » ai sensi della Convenzione SAR. Ciononostante, persistono incertezze in merito all’onere e allo standard di prova per le domande di risarcimento fondate sull’art. 2043 cod. civ. italiano, che sembra non essere è conforme all’art. 5, par. 5, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.