La protezione sussidiaria fondata sul rischio di subire la condanna a morte o l'esecuzione è stata introdotta nel Sistema Comune Europeo d'Asilo al fine di renderlo compatibile con il divieto assoluto di pena di morte stabilito dal Protocollo n. 13 addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo . Tuttavia, le autorità italiane riconoscono tale forma di protezione in casi estremamente rari. Infatti, una condanna a morte ha spesso natura persecutoria, e ciò determina il riconoscimento dello status di rifugiato; d'altro canto, il richiedente potrebbe aver commesso un reato grave, così ricadendo in una situazione estranea agli scopi della protezione internazionale. L'intento del presente lavoro è individuare l'ambito di applicazione della protezione sussidiaria fondata sul rischio di condanna a morte o esecuzione. Keywords: refugee status, subsidiary protection, death penalty, execution, non-refoulement. Parole chiave: status di rifugiato, protezione sussidiaria, condanna a morte, esecuzione, non-refoulement.
Subsidiary protection based on a real risk of being sentenced to death or executed was introduced to align the Common European Asylum System with the absolute prohibition of the death penalty established by Protocol No. 13 to the European Convention on Human Rights. However, Italian asylum authorities rarely grant this kind of protection. In fact, the death verdict frequently has a persecutory nature, thereby leading to the recognition of refugee status. On the other hand, applicants may have committed such a serious crime as to be excluded from any kind of international protection. This paper intends to elaborate on this practice with the aim of outlining the concrete scope of the subsidiary protection based on the risk of death penalty or execution.