Catania, Italia
This article considers the possibility and necessity of introducing criminal liability of Artificial Intelligence systems as a potential solution to the “responsibility gap” issue when an AI system, acting autonomously, caused a criminal offence. Upon ruling out the option of extending to artificial agents the categories developed for human beings, the Author argues that a direct liability of the AI system is abstractly possible through a process of de-humanization of the artificial agent, which implies the development of new dogmatic categories and a dedicated penalty system. Nevertheless, even this option is criticized on the basis of technological and legal arguments against a direct liability of AI. In particular, it is argued that such liability would not be compliant with the fundamental principles of criminal law and would result in an undesirable precedent, which would potentially lead to an escalation of security policies. It is concluded that imposing criminal liability on AI systems is neither feasible nor necessary at this time. Therefore, the emerging demands for protection in the current technological context should be addressed by relying on criminal and non-criminal liability of both individuals and legal entities
Il presente lavoro riflette sulla possibilità e sulla necessità di istituire una responsabilità penale dei sistemi di Intelligenza Artificiale quale soluzione al problema noto come “responsibility gap” allorché nell'eziologia che determina una offesa penalmente rilevante sia coinvolto un sistema di IA che abbia agito in modo autonomo. Scartata l'opzione di estendere all'agente artificiale le categorie pensate per l'uomo, si valuta la possibilità di istituire una responsabilità diretta dell'IA attraverso un procedimento di de-antropomorfizzazione dell'agente artificiale, che si sostanzia nell'elaborazione di nuove categorie dogmatiche e un apposito sistema sanzionatorio. Nondimeno, anche questa opzione è criticata adducendo argomenti di tipo tecnologico e giuridico che ostano alla responsabilità diretta dell'IA. In particolare, si osserva che tale responsabilità non è conforme ai principi fondamentali del diritto penale, sicché essa sarebbe esclusiva espressione di derive securitarie dell'ordinamento. Si conclude che la responsabilità penale diretta dei sistemi di IA ad oggi non sembra né possibile, né necessaria, sicché le istanze emergenti dall'attuale contesto tecnologico dovranno essere tutelate facendo ricorso alla responsabilità (non solo penale) della persona fisica e di quella giuridica.