Secondo una impostazione standard presso la dottrina italiana, la retribuzione non rientra tra le legittime finalità della tema in uno Stato laico. Ciò sembra specialmente vero in Italia, dove l' art. 27 della Costituzione stabilisce che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato. Tuttavia, almeno tre altri principi costituzionali — offensività, colpevolezza e proporzionalità della pena — si rivelano inestricabilmente legati a premesse concettuali di ordine retributivo. Questi principi, e i postulati retributivi che ne stanno alla base, continuano ancor oggi a svolgere un ruolo fondamentale di garanzia dei diritti individuali anche nel contesto di uno Stato laico, in cui la giustificazione del diritto penale nel suo complesso può essere ricercata soltanto in considerazioni relative alla sua strumentalità rispetto alla tutela di interessi individuali e collettivi.
The conventional wisdom among Italian criminal law scholars is that retribution is not a legitimate aim of punishment within a secular State. This would seem to be especially true in Italy, where Article 27 of the Constitution requires that any punishment be aimed at the rehabilitation of the offender. However, at least three other constitutional principles — the principle of harm (“offensività”), the principle of guilt (“colpevolezza”) and the proportionality of punishments — are inextricably linked to retributive premises. These principles, and their retributive background, remain crucial to an effective protection of fundamental rights even in the context of a secular state, where the justification of the criminal justice system can only be based on utilitarian considerations.