An authoritative view (Morelli) had excluded that the interest to claim could have an autonomous role in international proceedings. The case of the allegations of genocide (Ukraine v. Russian Federation) re-proposes the problem, which is discussed in this article both in its theoretical dimension, pertaining to international proceedings in general, and, above all, with regard to the proceedings before the International Court of Justice. In the particular context of the latter, multiple elements lead to the view that the interest to claim constitutes an autonomous condition of admissibility of the application, which is functional to various exigencies of protection.
Un'autorevole dottrina (Morelli) aveva escluso che all'interesse ad agire potesse attribuirsi un ruolo autonomo nel processo internazionale. Il caso delle allegazioni di genocidio (Ucraina c. Federazione Russa) ripropone il problema, che viene in questo studio discusso sia nella sua dimensione teorica, afferente al processo internazionale in generale, sia, soprattutto, per quel che attiene al processo davanti alla Corte internazionale di giustizia. Nell'ambito particolare di questo, molteplici elementi inducono a ritenere che l'interesse ad agire costituisca una condizione autonoma di ricevibilità della domanda, funzionale a diverse esigenze di tutela. Keywords: interest to claim, international judgement, International Court of Justice, conditions for admissibility of the claim Parole chiave: interesse ad agire, processo internazionale, Corte internazionale di giustizia, azione di accertamento, condizioni di ammissibilità della domanda.