Fabio Saponaro
La locazione finanziaria immobiliare, più comunemente nota come leasing immobiliare, è un negozio giuridico complesso, la cui qualificazione giuridica è alquanto controversa in dottrina e giurisprudenza. Siffatta problematica è riscontrabile, ancora oggi, nonostante l’introduzione, in Italia, di una specifica regolamentazione ad opera della L. 4 agosto 2017, n. 124. La necessità di ricercare un adeguato metodo di interpretazione del contratto si pone, in particolare, qualora il contenuto del negozio debba essere oggetto di esame, da parte dell’amministrazione finanziaria, in relazione all’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto, attualmente disciplinato dall’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212. Si pone, dapprima, l’obiettivo di fare chiarezza sulla qualificazione giuridica della locazione finanziaria immobiliare, partendo dall’esame degli elementi strutturali e dagli aspetti tecnico funzionali comuni e tipizzanti, nonché dalla “causa concreta” del negozio giuridico, per giungere, poi, ad individuare il corretto approccio metodologico da seguire nell’interpretazione dello stesso, soprattutto in occasione della valutazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di comportamenti posti in essere dal contribuente per finalità diverse da quelle che l’ordinamento giuridico considera suscettibili di tutela. L'Autore perviene alla conclusione di dover sempre ricercare all’interno della causa concreta del negozio giuridico le ragioni idonee a giustificare l’esclusione dell’ipotesi dell’abuso, ossia l’assenza del presunto nesso causale tra l’operazione negoziale e il vantaggio fiscale asseritamente indebito. Una tale soluzione ermeneutica, che privilegia i profili sostanziali del rapporto negoziale, sembra contemperare adeguatamente la libertà di iniziativa economica privata, con l’esigenza dell’amministrazione finanziaria di svolgere legittimamente un sindacato sull’attività dei contraenti al fine di riscontrare l’eventuale esistenza di un concreto intento abusivo delle parti.