In its recent decision of 12 November 2024 on the preliminary objections in the dispute between Azerbaijan and Armenia on racial discriminations, the ICJ changes anew its jurisprudence on the temporal scope of its jurisdiction, when based on a compromissory clause, affirming its non-retroactive character. While this new revirement is to be welcomed, more debatable is the Court’s apparent choice to extend it also to disputes concerning erga omnes obligations, so to say “bilateralizing” their nature. It is doubtful, though, whether the Court intended to make a statement of principle. On the contrary, it is more likely that the Court considered Azerbaijan as a victim State according to Article 42 of the ILC Draft Articles on State responsibility.
Nella recente sentenza del 12 novembre 2024 sulle eccezioni preliminari nella controversia fra l’Azerbaigian e l’Armenia sulle discriminazioni razziali, la Corte internazionale di giustizia cambia nuovamente orientamento sulla determinazione dell’ambito della sua giurisdizione ratione temporis, laddove il titolo di giurisdizione sia una clausola compromissoria, affermandone il carattere irretroattivo. Mentre questo nuovo revirement va accolto con favore, più discutibile è l’apparente scelta della Corte di estenderlo anche ai casi di controversie concernenti obblighi erga omnes, « bilateralizzandone » per così dire la natura. È dubbio, tuttavia, che la Corte abbia voluto pronunciarsi in termini generali su quest’ultimo punto. È più verosimile, invece, che la Corte abbia voluto considerare l’Azerbaigian come uno Stato direttamente leso, ai sensi dell’art. 42 del progetto di articoli della CDI sulla responsabilità internazionale degli Stati.