This article aims to decipher the jurisprudential policy of the European Court in the first 3 climate cases it examined on 9 April 2024. Against a backdrop of ever-increasing mistrust on the part of States, the Court opted for a middle way. On the one hand, it did not want to overturn the procedural principles that structure access to its courtroom; on the other, it has taken into account the need to make States'inaction on climate issues justiciable by broadening the content of Article 8 on family life.
Il presente contributo si propone di « decifrare » l'approccio giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo quale emerge dalle prime tre pronunce in tema di cambiamenti climatici rese il 9 aprile 2024. Sullo sfondo di una crescente opposizione da parte degli Stati, la Corte ha optato per una soluzione a metà strada: da una parte, ha evitato di distaccarsi dai principi procedurali in tema di ricevibilità dei ricorsi che stabiliscono le condizioni d'accesso alla Corte; dall'altro, ha tenuto conto dell'esigenza di sottoporre a controllo giurisdizionale l'inazione degli Stati in materia climatica attraverso una estensione del contenuto degli obblighi derivanti dall'art. 8 in tema di protezione della vita privata e familiare.