Se il diritto del lavoro si identifica per la sua incidenza sul lavoro e la funzione di tutela della libertà e personalità del lavoratore, per l’a. è probabilmente vano, come dimostrano le ricorrenti dispute sulla natura del contratto collettivo, ricercare una corrispondente unità, sistematicità, specificità delle sue fonti, bensì devono concepirsi queste come forme di esperienza, ognuna con le sue regole e la sua capacità di esprimerne. Caratteristica del rapporto tra queste può se mai dirsi non la competitività, come in altri rami, ma la sussidiarietà reciproca, i cui criteri e principi di coordinamento possono individuarsi nella libertà sindacale e nella tutela del lavoro. Anche la nuova esperienza della potestà regionale per l’a. può essere impostata riservando a questa, ancora secondo il principio di tutela, la sicurezza del lavoro, come complesso delle condizioni o garanzie del suo ambiente, non solo materiale, nel rispetto dei minimi stabiliti dalla legge nazionale, alla quale invece resta l’ordinamento dei rapporti di lavoro, come aspetto di quello civile