Gli Autori propongono una riflessione critica sulla conformità rispetto al diritto comunitario dell’attuale formulazione dell’art. 2112 c.c., nelle parti in cui disciplina i titoli giuridici del trasferimento e definisce il ramo d’azienda. L’indagine, condotta alla luce del significato ascritto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee alle direttive in materia (oggi consolidate nella direttiva 2001/23), segnala come la nuove disposizioni lascino ampio spazio a cedente e cessionario nella definizione del ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. Qualora ne risultasse compromesso il carattere inderogabile della disciplina protettiva, forti dubbi sorgerebbero circa il corretto adempimento degli obblighi di trasposizione della direttiva comunitaria nel nostro ordinamento