The Supreme Court sitting en banc has recognized that in the case of aiding and abetting in the crime of drug trafficking some co-offenders may be liable under Article 73, paragraph 5, of Italian Presidential Decree No. 309 of 1990, which governs minor offences, and others may be liable under the more serious offense governed by paragraphs 1 and 4 of the same Article. While this ruling admits that the same fact can be qualified differently, it reaffirms the validity of the “dogma” of unity of the type of the offence consisting in aiding and abetting and uses the principle of speciality to exclude, in the case at hand, any aiding and abetting. This is a compromise solution by which the Supreme Court attempts to reconcile the hermeneutic tradition and the need to personalize the alleged crime, which, however, poses several critical issues, both on a theoretical level and with regard to its practical outcomes.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la possibilità che nel concorso di persone nel delitto di cessione di sostanze stupefacenti alcuni concorrenti rispondano ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che si riferisce al fatto di lieve entità, ed altri in base alla più grave ipotesi prevista dai commi 1 e 4 del medesimo articolo. La decisione in questione, pur ammettendo una differenziazione dei titoli di reato, ribadisce però la persistente validità del “dogma” dell'unità del reato concorsuale e ricorre all'applicazione del principio di specialità per escludere nell'ipotesi in esame la sussistenza di un concorso di persone. Si tratta di una soluzione compromissoria con la quale la Cassazione tenta di conciliare tradizione ermeneutica ed esigenze di personalizzazione dell'addebito e che presenta tuttavia numerose criticità, sia sul piano teorico che su quello dei risultati applicativi.